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L'importanza dell'acqua osmotizzata e i suoi benefici
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Impianti di climatizzazione e riscaldamento

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Riscaldamento a pavimento

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 Estratto dal Dlgs 102/14 del 4 Luglio 2014

 Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

UNI 10200:2015
Obbligo di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali

La contabilizzazione e termoregolazione del calore è un intervento di efficientamento energetico che migliora il rendimento di regolazione dell'impianto e permette di suddividere correttamente le spese per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda sanitaria in tutti quegli edifici serviti da un'unica centrale termica. Questo obbligo è particolarmente importante per l'impatto che potrebbe avere sulla gestione del servizio di riscaldamento degli edifici, in particolare quelli residenziali organizzati in condomini. Un importante novità riguarda la consapevolezza che gli utilizzatori finali dovrebbero raggiungere riguardo ai loro consumi, alle condizioni energetiche della singola unità immobiliare e del fabbricato a cui appartengono. Con la contabilizzazione del calore ogni condòmino paga quanto consuma e quindi la bolletta verrà calcolata in base al fabbisogno di riscaldamento della sua abitazione ed in base alla sua scelta di temperatura preferita. La contabilizzazione unisce i vantaggi di una caldaia unica con la possibilità di decidere in autonomia quanto e quando riscaldarsi. Dal 1 Gennaio 2017 vige l'obbligo per i condomini e gli edifici polifunzionali di contabilizzare i consumi di riscaldamento secondo la norma tecnica UNI 10200:2015

Contabilizzazione del calore: aggiornata la norma UNI 10200
12/06/2015

In data 11 giugno 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 10200:2015 recante "Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria".

L'aggiornamento è stato necessario in relazione al fatto che l'elevazione della UNI 10200:2013 a norma cogente, determinata dall'art. 9 del DLgs n. 102/2014, ha richiesto di intervenire sul testo al fine di sospendere alcune parti della stessa che avrebbero potuto creare problemi interpretativi, soprattutto in relazione all'applicazione della UNI EN 834.

L'obbligatorietà di programmazione dei ripartitori, così come pareva emergere da una lettura restrittiva del punto 5.1.3 della UNI 10200:2013, avrebbe potuto portare ad escludere dal mercato i ripartitori per i quali il fattore di valutazione globale (K) non è programmabile al momento dell'installazione.

Inoltre, la UNI 10200 stabilisce che, ai fini della programmazione dei ripartitori, per la determinazione della potenza termica emessa dal singolo corpo scaldante si deve fare riferimento alla UNI EN 834. Questo approccio rende però evidente una indeterminazione metodologica per la definizione della potenza termica utile del corpo scaldante partendo dal dato di potenza termica utile dell'elemento scaldante fornito dalla EN 442-2.

Per tale ragione la UNI 10200 definisce una metodologia specifica che, però, nella sua edizione del 2013, inserendosi a complemento della EN 834, avrebbe potuto essere intesa come possibile elemento di contrasto tra le due norme, soprattutto alla luce della cogenza della UNI 10200.

Al fine di eliminare ogni eventuale possibilità di contrasto, la nuova edizione della norma, rispetto alla precedente versione (UNI 10200:2013), contiene le seguenti modifiche:

• è stata cancellata la prima frase del terzo capoverso del punto 5.1.3:"I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati" al fine di chiarire la possibilità di utilizzo di tutte le tipologie di ripartitori;

• è stata cancellata la frase di cui a secondo trattino del punto D.1 dell'appendice D:"la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell'impianto di contabilizzazione indiretta" al fine di consentire la scelta della metodologia più opportuna come richiesto dalla UNI EN 834.

la DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’effi cienza energetica nell’Unione Europea, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili).Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si esprime nell’articolo 9.
“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”

Veronica Renzi

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